L’ESPERTO
RISPONDE- tratto da "Millionaire" - settembre 2010 - di Luca Fumagalli
Luca Fumagalli |
1-Ho
preso in considerazione da poco tempo l’ipotesi di avviare una attività in
franchising.
Contattando
alcune aziende comparse su riviste specializzate come la Vostra e su portali,
sono rimasto sorpreso, in generale, dello scarso livello di professionalità dimostrato
dalle varie marche. Molti non hanno nemmeno risposto alla mia richiesta. Altri
lo hanno fatto con invii di materiale informativo assolutamente inadeguato.
Pochi, anche nel procedere delle trattative, sembrano avere recepito le norme
della legge sull’affiliazione commerciale in materia di informazione preventiva
del candidato affiliato.
Da
avvocato, la cosa mi ha francamente sconcertato ...
Giuliano
De Paoli, Pesaro
Il
panorama che si è presentato agli occhi del lettore è quello che, fatte salve
le dovute e ovviamente graditissime eccezioni, noi osserviamo quotidianamente.
E’
veramente imbarazzante la disinvoltura con la quale alcuni pseudo-franchisor si
fanno beffe delle più elementari norme in materia di pubblicità e di
franchising.
Non
tutti sanno che le autorità competenti sono intervenute spesso in questi anni
ad ammonire e multare diverse aziende franchisor per dichiarazioni ingannevoli.
Alcune
riguardanti il numero e la diffusione dei centri affiliati, altre i possibili
ricavi ottenibili dall’attività, spesso gonfiati e senza riscontri oggettivi,
altri ancora i costi di avviamento, sottovalutati, altre infine la presunta
assenza di rischi imprenditoriali.
Sul
fronte segnalato dal lettore poi, le difformità di comportamento rispetto a
quanto previsto dalla legge sulla affiliazione commerciale si fanno ancora più
evidenti.
I
requisiti di legge, in termini di doveri di informazione preventiva, sono di facile
comprensione e tutte le aziende che propongono progetti di franchising, in
teoria, sono in condizione di adeguarsi.
Nella
pratica, per molti franchisor o presunti tali, le cose si fanno più complicate.
Da
una parte pesa sia la modesta diffusione della cultura specialistica che lo
scarso ricorso ad esperti in materia. La tendenza al fai da tè nasce dalla
convinzione che il franchising sia una formula semplice, con poche regole,
accessibile a tutti e da tutti applicabile. La realtà ci dimostra quotidianamente il contrario,
ma ci sono aziende che preferiscono aspettare di trovarsi nei guai per di
decidere di rivolgersi a chi glieli li
possa risolvere.
Dall’altra
parte per alcune aziende può rivelarsi veramente arduo adempiere correttamente
alle disposizioni di legge quando il progetto franchising non è ancora ben
delineato o, peggio ancora, non ha le caratteristiche per poter essere
sviluppato con successo.
Questi
due elementi si riflettono sui comportamenti dei franchisor in tutto il
percorso di affiliazione.
Dalla
incapacità di dare corso in tempi adeguati alle candidature all’affiliazione
(chi per carenza di personale, chi per inefficienza, chi per
incompetenza,…) si passa alla fornitura al candidato di materiale informativo
di livello qualitativamente inaccettabile.
Inesattezze,
strafalcioni, ignoranza della terminologia specifica del franchising sono
all’ordine del giorno. C’è chi scambia il bacino d’utenza con l’area di
esclusiva, chi confonde più o meno volutamente il valore del diritto d’entrata
con quello complessivo d’investimento, chi utilizza il contratto di
affiliazione come materiale informativo di base e chi decide di non fornire la
documentazione pre-contrattuale neanche sotto tortura … Questa situazione un
po’ caotica rischia da una parte di spiazzare il candidato all’affiliazione, ma
dall’altra rende molto più semplice il lavoro di valutazione degli esperti, che
riescono a percepire già dalle fasi iniziali la professionalità e la serietà dei franchisor più
qualificati.
Serietà
e professionalità che si valutano dalla rapidità e dalla completezza della
risposta alla richiesta di informazioni, prima di tutto.
Poi
dalla trasparenza e disponibilità nel fornire tutta la documentazione
necessaria per una corretta valutazione, secondo quanto previsto dalla legge
sull’affiliazione.
Ancora,
dalla chiarezza del percorso di qualificazione della candidatura, che deve
essere un “do ut des” con l’interlocutore, e non un puro e semplice tentativo
di vendita.
Infine,
dalla “ pulizia” del contratto di affiliazione e dei manuali operativi.
Tutti
elementi, questi, che derivano dal ricorso alla professionalità e alla
competenza di professionisti, esperti e
specializzati in materia di franchising.
-2
Ho avviato da due anni una attività in franchising che non mi dà grandi
soddisfazioni. Vorrei chiudere il contratto ma dall’azienda si oppongono,
dicendo che la durata è di 6 anni e che se lo interrompo prima dovrò pagare le
penali e forse anche ulteriori danni.
Le
sembra giusto?
Angelo
Di Vaio, Terni
Lei
ha preso un impegno contrattuale con il franchisor, che è tenuto a rispettare.
A
meno che non ci siano inadempimenti dimostrabili da parte del franchisor o cause di forza maggiore, la risoluzione
unilaterale del contratto che lei richiede ricade con tutta probabilità nella
casistica per la quale è prevista contrattualmente una penale e, in caso di
possibilità per l’affiliante di dimostrare ulteriori danni subiti, il
risarcimento degli stessi.
Due
sono le principali tipologie di danno che il franchisor subisce dalla eventuale
chiusura anticipata del rapporto con lei: il mancato ricavo per tutto il
periodo rimanente al termine naturale del contratto e il danno d’immagine che il
marchio subisce da una chiusura prematura. Sono conseguenze gravi, che spesso
il franchisee sottovaluta, così come talvolta vengono sottovalutati, prima di
firmare un contratto, i doveri e gli impegni che si vanno a sottoscrivere.
-3
Ho sottoscritto un contratto di affiliazione basandomi principalmente sulle
informazioni che l’azienda ha riportato sul proprio sito web. Che valore hanno
queste notizie? Se risultassero false o incomplete avrei la possibilità di
rendere nullo l’impegno con l’affiliante?
Carlo
Moroni, Cuneo
Le
indicazioni di legge sulle caratteristiche delle informazioni preliminari alla
stipula di un contratto di affiliazione sono chiarissime e si basano, tra le
altre cose, sulla lealtà e buona fede dell’affiliante nel fornire informazione
veritiere, indipendentemente dal mezzo (web, cartaceo, verbale,…) con cui
vengono erogate. In particolare, l’Art. 8 della legge sulla affiliazione
commerciale, 6 maggio 2004, n.129, recita: “ Se una parte ha fornito false
informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi
dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se
dovuto.”
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