giovedì 14 agosto 2014

"L'esperto risponde" - settembre 2010

L’ESPERTO RISPONDE- tratto da "Millionaire" - settembre 2010 - di Luca Fumagalli


Luca Fumagalli
1-Ho preso in considerazione da poco tempo l’ipotesi di avviare una attività in franchising.
Contattando alcune aziende comparse su riviste specializzate come la Vostra e su portali, sono rimasto sorpreso, in generale, dello scarso livello di professionalità dimostrato dalle varie marche. Molti non hanno nemmeno risposto alla mia richiesta. Altri lo hanno fatto con invii di materiale informativo assolutamente inadeguato. Pochi, anche nel procedere delle trattative, sembrano avere recepito le norme della legge sull’affiliazione commerciale in materia di informazione preventiva del candidato affiliato.
Da avvocato, la cosa mi ha francamente sconcertato ...
Giuliano De Paoli,  Pesaro

Il panorama che si è presentato agli occhi del lettore è quello che, fatte salve le dovute e ovviamente graditissime eccezioni, noi osserviamo quotidianamente.
E’ veramente imbarazzante la disinvoltura con la quale alcuni pseudo-franchisor si fanno beffe delle più elementari norme in materia di pubblicità e di franchising.
Non tutti sanno che le autorità competenti sono intervenute spesso in questi anni ad ammonire e multare diverse aziende franchisor  per dichiarazioni ingannevoli.
Alcune riguardanti il numero e la diffusione dei centri affiliati, altre i possibili ricavi ottenibili dall’attività, spesso gonfiati e senza riscontri oggettivi, altri ancora i costi di avviamento, sottovalutati, altre infine la presunta assenza di rischi imprenditoriali.  
Sul fronte segnalato dal lettore poi, le difformità di comportamento rispetto a quanto previsto dalla legge sulla affiliazione commerciale si fanno ancora più evidenti.
I requisiti di legge, in termini di doveri di informazione preventiva, sono di facile comprensione e tutte le aziende che propongono progetti di franchising, in teoria, sono in condizione di adeguarsi.
Nella pratica, per molti franchisor o presunti tali, le cose si fanno più complicate.
Da una parte pesa sia la modesta diffusione della cultura specialistica che lo scarso ricorso ad esperti in materia. La tendenza al fai da tè nasce dalla convinzione che il franchising sia una formula semplice, con poche regole, accessibile a tutti e da tutti applicabile.  La realtà ci dimostra quotidianamente il contrario, ma ci sono aziende che preferiscono aspettare di trovarsi nei guai per di decidere di rivolgersi a chi glieli  li possa risolvere.
Dall’altra parte per alcune aziende può rivelarsi veramente arduo adempiere correttamente alle disposizioni di legge quando il progetto franchising non è ancora ben delineato o, peggio ancora, non ha le caratteristiche per poter essere sviluppato con successo.
Questi due elementi si riflettono sui comportamenti dei franchisor in tutto il percorso di affiliazione.
Dalla incapacità di dare corso in tempi adeguati alle candidature all’affiliazione (chi per carenza di personale, chi per inefficienza,  chi per  incompetenza,…) si passa alla fornitura al candidato di materiale informativo di livello qualitativamente inaccettabile.
Inesattezze, strafalcioni, ignoranza della terminologia specifica del franchising sono all’ordine del giorno. C’è chi scambia il bacino d’utenza con l’area di esclusiva, chi confonde più o meno volutamente il valore del diritto d’entrata con quello complessivo d’investimento, chi utilizza il contratto di affiliazione come materiale informativo di base e chi decide di non fornire la documentazione pre-contrattuale neanche sotto tortura … Questa situazione un po’ caotica rischia da una parte di spiazzare il candidato all’affiliazione, ma dall’altra rende molto più semplice il lavoro di valutazione degli esperti, che riescono a percepire già dalle fasi iniziali la professionalità e  la serietà dei franchisor più qualificati. 
Serietà e professionalità che si valutano dalla rapidità e dalla completezza della risposta alla richiesta di informazioni, prima di tutto.
Poi dalla trasparenza e disponibilità nel fornire tutta la documentazione necessaria per una corretta valutazione, secondo quanto previsto dalla legge sull’affiliazione.
Ancora, dalla chiarezza del percorso di qualificazione della candidatura, che deve essere un “do ut des” con l’interlocutore, e non un puro e semplice tentativo di vendita.
Infine, dalla “ pulizia” del contratto di affiliazione e dei manuali operativi.
Tutti elementi, questi, che derivano dal ricorso alla professionalità e alla competenza  di professionisti, esperti e specializzati in materia di franchising.
  
-2 Ho avviato da due anni una attività in franchising che non mi dà grandi soddisfazioni. Vorrei chiudere il contratto ma dall’azienda si oppongono, dicendo che la durata è di 6 anni e che se lo interrompo prima dovrò pagare le penali e forse anche ulteriori danni.
Le sembra giusto?
Angelo Di Vaio, Terni

Lei ha preso un impegno contrattuale con il franchisor, che è tenuto a rispettare.
A meno che non ci siano inadempimenti dimostrabili da parte del franchisor  o cause di forza maggiore, la risoluzione unilaterale del contratto che lei richiede ricade con tutta probabilità nella casistica per la quale è prevista contrattualmente una penale e, in caso di possibilità per l’affiliante di dimostrare ulteriori danni subiti, il risarcimento degli stessi.
Due sono le principali tipologie di danno che il franchisor subisce dalla eventuale chiusura anticipata del rapporto con lei: il mancato ricavo per tutto il periodo rimanente al termine naturale del contratto e il danno d’immagine che il marchio subisce da una chiusura prematura. Sono conseguenze gravi, che spesso il franchisee sottovaluta, così come talvolta vengono sottovalutati, prima di firmare un contratto, i doveri e gli impegni che si vanno a sottoscrivere.

-3 Ho sottoscritto un contratto di affiliazione basandomi principalmente sulle informazioni che l’azienda ha riportato sul proprio sito web. Che valore hanno queste notizie? Se risultassero false o incomplete avrei la possibilità di rendere nullo l’impegno con l’affiliante?
Carlo Moroni, Cuneo  


Le indicazioni di legge sulle caratteristiche delle informazioni preliminari alla stipula di un contratto di affiliazione sono chiarissime e si basano, tra le altre cose, sulla lealtà e buona fede dell’affiliante nel fornire informazione veritiere, indipendentemente dal mezzo (web, cartaceo, verbale,…) con cui vengono erogate. In particolare, l’Art. 8 della legge sulla affiliazione commerciale, 6 maggio 2004, n.129, recita: “ Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.”

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