martedì 30 settembre 2014

Cos'è il Franchising?

tratto dal sito di ASSOFRANCHISING

Il Franchising o Affiliazione commerciale è una forma di collaborazione continuativa per la
distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore, affiliante o franchisor, e uno o più imprenditori, affiliati o franchisee, giuridicamente ed economicamente autonomi ed indipendenti l’uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:
  • L'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva deldiritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.
  • L'affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.
Le tipologie di franchising sono tre:
  • Franchising di distribuzione: presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
  • Franchising di servizi: un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.), dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dall’ intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.
  • Franchising industriale: in questo sistema i partner affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'affiliante.
Aprire un’attività in franchising offre differenti vantaggi quali: la riduzione del rischio di fallimento, in quanto un franchisor ha provato e testato il business concept sul mercato e gran parte dei difetti sono già stati risolti riducendo così al minimo i rischi per il franchisee; lo sfruttamento dei benefici derivanti dalle economie di scala, visto che tutti i franchisee insieme possono comprare a condizioni migliori ed ad un minor costo rispetto ad un business individuale; il supporto di promozione e pubblicità da parte della casa madre; un know-how già sperimentato da apprendere, aumentando considerevolmente le probabilità di avere successo, un sistema di business collaudato e prodotti/servizi già testati sul mercato; l’ assistenza nella gestione manageriale ed amministrativa, con corsi di aggiornamento e formazione.
Per quanto riguarda le modalità di affiliazione, queste dipendono dalla tipologia del prodotto o del servizio proposto dall’affiliante, tuttavia dal 6 maggio 2004 è in vigore legge la n.129 che disciplina il sistema di collaborazione commerciale tra le imprese.
Il sistema franchising tutela la cultura d’impresa e l’etica commerciale creando un circolo virtuoso tra le due parti, il franchisee ed il franchisor, che si traduce in un rapporto tra partner.
La formula del franchising riesce a far convivere l’organizzazione aziendale delle grandi imprese franchisor e la flessibilità delle microimprese franchisee, peculiarità che la rende particolarmente adatta ad affrontare i momenti di crisi dell’economia.
L’alleanza fra il singolo imprenditore commerciale e impresa organizzata rappresenta una combinazione vincente sia per lo sviluppo, sia per la resistenza ai momenti di difficoltà.

MILLIONAIRE



ASSOFRANCHISING



INVITALIA



Legge sul Franchising - Legge 6 maggio 2004, n. 129

Legge 6 maggio 2004, n. 129

"Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004
Art. 1.
(Definizioni)
1. L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know- how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell’affiliante, i beni prodotti dall’affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell’affiliante.
Art. 2
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(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all’articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un’impresa concede all’altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un’affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l’affiliato, in un’area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell’attività commerciale di cui al comma 1 dell’articolo 1.
Art. 3.
(Forma e contenuto del contratto)
1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. È fatta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato; f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e
commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Art. 4.
(Obblighi dell’affiliante)
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione
commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti
dell’affiliante;
e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa
ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l’affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all’estero.
Art. 5.
(Obblighi dell’affiliato)
1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.
Art. 6.
(Obblighi precontrattuali di comportamento)
1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante.
Art. 7.

(Conciliazione)
1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Annullamento del contratto)
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Art. 9.
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell’articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 

Finanziamenti 2014: INVITALIA

tratto dal sito di INVITALIA: http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/franchising.html


Franchising - a chi si rivolge

È possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’Autoimpiego per iniziative da realizzarsi esclusivamente nelle regioni: Abruzzo,BasilicataCalabriaCampaniaMolisePugliaSardegna e Sicilia.
Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche o società (di persone o di capitali) di nuova costituzione che intendono avviare un'attività imprenditoriale in franchising, da realizzare con Franchisor convenzionati con l'Agenzia.
Sono ESCLUSE le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.
Per presentare la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di società, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà del capitale sociale o delle quote, deve essere:
  • maggiorenne alla data di presentazione della domanda
  • non occupato alla data di presentazione della domanda
  • residente nel territorio nazionale
  • la sede legale e operativa deve essere ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 È richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per carichi pendenti ed informazioni iscritte nei casellari giudiziari.

Nota bene:

Si considerano occupati ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.
185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:
  1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
  2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
  3. i soggetti che esercitano una libera professione
  4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
  5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
  6. gli artigiani.
Le ditte individuali devono essere costituite dopo la presentazione della domanda.
Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D.Lgs. 185/00, il quale recita:
"gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni."



* Attenzione l’elenco dei codici ATECO che identifica le attività della “filiera turistico – culturale” finanziabili attraverso la dotazione finanziaria del POIn Attrattori non comporta modifiche alle attività finanziabili da Autoimpiego ed Autoimprenditorialità, che restano quelle identificate dalla normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. 185/2000); le singole iniziative proposte dovranno pertanto rispettare tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 185/2000 e dai relativi Regolamenti di Attuazione.